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D.Lgs 196/03
Notifica al garante Autorizzazioni Provvedimenti Scadenze Dicembre 2005 e Proroga Marzo 2006
Sanzioni

Guida alla Notificazione


  Indicazioni generali - Che cosa è la Notificazione

Che cosa è? La notificazione è una dichiarazione con la quale un soggetto pubblico o privato rende nota al Garante per la protezione dei dati personali l’esistenza di un’attività di raccolta e di utilizzazione dei dati personali, svolta quale autonomo titolare del trattamento. A chi è trasmessa? Al Garante, tramite questo sito e utilizzando la procedura indicata nelle istruzioni. In quale momento si presenta? Per le attività di trattamento dei dati che non esistevano prima del 1° gennaio 2004, la notificazione va effettuata prima che inizi il trattamento medesimo. Per le attività che erano già in essere prima del 1° gennaio 2004, la notificazione si può effettuare entro il 30 aprile 2004. Quante volte si notifica? Una sola volta, indipendentemente dalla durata, dal tipo e  [continua...]

  Regole definitive per la Notificazione - Dopo i chiarimenti del Garante

Entro il 30 aprile dovranno essere effettuate le notificazioni dei trattamenti dei dati personali in essere alla data del 1° gennaio 2004. Sono soggetti all’adempimento anche le imprese che vi avevano già provveduto in virtù della legge 675/96. Queste le tipologie di dati il cui trattamento risulta ora soggetto a notifica, in quanto considerati potenzialmente “pericolosi” (art. 37, comma 1): 1. dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica; 2. dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla  [continua...]

  Istruzioni per la compilazione - Come Notificare 

1. CHI DEVE NOTIFICARE A) Titolare del trattamento Solo i titolari dei trattamenti indicati dalla legge (art. 37 del Codice) o dal Garante con appositi provvedimenti (allo stato non adottati), sono obbligati a notificare i trattamenti al Garante secondo la nuova procedura di seguito descritta. E' necessario, dunque, verificare che i trattamenti in azienda non rientrino in quelli elencati nell'art. 37, e, solo in tal caso, il Titolare non deve Notificare. La notificazione precede l'inizio del trattamento (art. 38, comma 1) e può riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate. Il titolare che abbia già iniziato un trattamento anteriormente al 1° gennaio 2004, indipendentemente dalla circostanza che lo abbia notificato in passato, deve procedere, se vi è tenuto,  [continua...]

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