|
|
Scadenza Marzo 2006
Entro Dicembre 2005 era obbligatorio adottare le misure minime di sicurezza previste dall'allegato B del D.Lgs. 196/03 e redarre il D.P.S.S.
Tale data è stata prorogata (in data 30 dicembre 2005) al 31 marzo 2006
La proroga disposta dal decreto legge riguarda solo due aspetti:
a) le nuove misure minime di sicurezza
È stato differito al 31 marzo 2006 il termine per adottare le nuove misure minime di sicurezza non previste dalla disciplina precedente al Codice. Simmetricamente, è differito al 30 giugno 2006 un termine di legge connesso. Di questo differimenti possono beneficiare soggetti pubblici e privati (v. art. 180 del Codice);
b) il termine per adottare i regolamenti nelle p.a. sui dati sensibili e giudiziari
I soggetti pubblici hanno tempo sino al 28 febbraio 2006 per adottare e rendere pubblici i regolamenti che individuano i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati e di operazioni eseguite. (v. art. 181 del Codice).
Decreto-Legge 30 dicembre 2005,
n. 273
Definizione e proroga dei
termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti.
(GU n. 303 del 30-12-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la proroga di
termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire la puntuale
attuazione di adempimenti da parte della pubblica amministrazione, nonche' per
corrispondere ad esigenze di ordine sociale ed organizzativo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
22 dicembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro per i rapporti con il Parlamento e con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 : Omessi
Art. 10.
Garanzie di sicurezza nel trattamento dei dati personali
1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) all'articolo 180:
1) al comma 1 le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31
marzo 2006";
2) al comma 3 le parole: "31 marzo 2006" sono sostituite dalle seguenti: "30
giugno 2006";
b) all'articolo 181, comma 1, lettera a), le parole: "31 dicembre 2005" sono
sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2006".
Art. da 11 a 39: Omessi
Art. 40.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2005
|
L'articolo 180 menzionato, con le modifiche apportate dal decreto risulta così :
Art. 180. Misure di sicurezza
Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 31 marzo 2006.
2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui all'articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro il 30 giugno 2006.
Art. 181. Altre disposizioni transitorie
1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:
a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 28 febbraio 2006;
b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell'articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), è adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall'articolo 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004;
d) le comunicazioni previste dall'articolo 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004;
e) [lettera agrogata]
f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'articolo 87, comma 2, è obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2005.
[...]
|
|