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Salute e autotutela del lavoratore autonomo

Molto spesso, praticamente sempre, quando ci riferiamo agli obblighi su salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, abbiamo presente principalmente la categoria dei lavoratori subordinati. La lettura del D.Lgs.81/2008 rende in effetti preponderante, se non esclusiva, la visione di una normativa di tutela incentrata principalmente su questa categoria di lavoratori. Si tratta comunque della categoria più diffusa e numerosa.

Nella realtà, tuttavia, il luogo di lavoro è normalmente “frequentato” da diverse ed eterogenee categorie di prestatori d’opera. Prendendo in prestito l’esempio di un cantiere edile, potremmo verificare senza troppo sforzo che sul luogo di lavoro operano, per lo più contemporaneamente, operai dell’impresa appaltatrice, operai di piccole imprese in subappalto, e (infine) lavoratori autonomi o imprenditori senza dipendenti.

Per tali tipologie di prestatori d’opera il D.Lgs. 81/2008 ha operato un salto di qualità rispetto alla normativa del vecchio D.Lgs. 626/94, prevedendo una apposita disciplina relativamente agli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La norma di riferimento è contenuta nell’articolo 21 del Testo Unico che detta disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare e ai lavoratori autonomi disponendo l’utilizzo di attrezzature di lavoro conformi e di dispositivi di protezione individuale e concedendo la facoltà di beneficiare con oneri a proprio carico, della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte.

Una lettura più “apocrifa” del D.Lgs. n. 81/2008 lascerebbe invece supporre che il legislatore intendesse equiparare i lavoratori autonomi imponendo loro gli stessi obblighi posti a carico di tutti gli altri lavoratori.

Infatti sia il campo di applicazione, che dispone che la norma si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, sia l’articolo 20 in cui si dice che “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quelle delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni”, rientrando fra tali obblighi la partecipazione ai programmi di formazione e addestramento e di sottoporsi ai controlli sanitari previsti o comunque disposti dal medico competente, sembrerebbero aprire la strada a questa seconda interpretazione.




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