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Riciclaggio, pronta la "white list" dei Paesi extracomunitari

È pronta la lista dei Paesi "virtuosi" nel contrasto al riciclaggio. È stato infatti inviato ieri alla «Gazzetta Ufficiale» per la pubblicazione il decreto del ministero dell'Economia – previsto dal decreto legislativo 231/07 (articolo 25, comma 2) sull'antiriciclaggio – con la white list, cioè l'elenco dei Paesi extracomunitari che applicano obblighi e misure equivalenti a quelli italiani.
La lista scaturisce dalle valutazioni, recepite in sede europea, effettuate dal Gafi e dal Fondo monetario internazionale nelle loro visite presso i singoli Stati, e che si traduce – per coloro che sono risultati non idonei – in una sanzione "morale" che impatta sulla loro immagine internazionale. Nei fatti, con gli enti creditizi e finanziari insediati nei Paesi esclusi dalla white list si raccomanda di ridurre all'essenziale l'operatività, partendo dal concetto – la cui prova contraria deve essere eventualmente fornita dall'intermediario europeo – che questi sono considerati non cooperativi in tema di prevenzione del riciclaggio.
La lista (riprodotta nella scheda qui sotto) include 13 Stati extracomunitari (dalla Svizzera agli Stati Uniti al Giappone) più alcuni territori d'Oltremare che impongono obblighi antiriciclaggio equivalenti a quelli previsti dalla direttiva Ue 2005/60. Non entrano nella lista, perché beneficiano del ricoscimento automatico di equivalenza, i Paesi membri della Ue e quelli dell'Area economica europea (Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Mentre non trovano posto tra i "virtuosi" Cina e Turchia (che pure sono membri del Gafi, ma che non soddisfano i requisiti per l'equivalenza), India e Corea del Sud (Paesi osservatori nel Gafi) e San Marino. Fuori per ora dalla lista italiana anche le Isole del Canale (Guersney, Jersey e Isola di Man), in attesa della nuova valutazione dell'Fmi.
In pratica, gli intermediari tenuti ai controlli antiriciclaggio in Italia dovranno attivare le misure di adeguata verifica della clientela (richiesta di dati identificativi, anche del titolare effettivo e sullo scopo e natura dell'operazione o del rapporto instaurato) quando operano con intermediari situati in un Paese escluso. Invece, non è necessario effettuare l'adeguata verifica per gli intermediari situati negli Stati inclusi nella white list: è sufficiente accertarsi che si tratti di un intermediario situato in un Paese "virtuoso". Mentre l'adeguata verifica resta obbligatoria se non è possibile disporre delle informazioni sufficienti o necessarie, o si ritiene che non siano attendibili, oppure se non è possibile appurare con certezza l'appartenenza dell'intermediario a un Paese virtuoso.
Devono invece continuare ad applicare gli obblighi di adeguata verifica le succursali italiane di intermediari esteri, dando notizia all'Unità di informazione finanziaria dell'eventuale scostamento rispetto alla legislazione dello Stato di appartenenza.
Dell'esenzione dall'adeguata verifica potranno avvalersi anche gli intermediari che si affidano (in base all'articolo 29 del decreto 231/07) a un altro intermediario incluso nella white list per assolvere gli obblighi di adeguata verifica. Viceversa, se l'intermediario che ha effettuato l'adeguata verifica non è incluso nell'elenco dei "virtuosi", sarà necessario ripetere i controlli. Resta la verifica rafforzata nei casi di conti di corrispondenza (quelli tra banche per la regolazione delle reciproche rimesse) con intermediari extraeuropei.
Ma non salta solo l'adeguata verifica: nei rapporti con gli intermediari inclusi nella white list non è necessario neppure assolvere gli obblighi di registrazione e di conservazione delle informazioni. Restano fermi, invece, l'obbligo di segnalare alla Uif le operazioni sospette e quello di astenersi in ogni caso in cui non si possa applicare l'adeguata verifica.
La pubblicazione di questa lista di Paesi semplifica quindi una serie di adempimenti per gli operatori. Mentre dovranno tenere alta l'attenzione gli intermediari, come i money transfer, che sono interessati da movimenti di capitali oltreoceano e verso molti dei Paesi rimasti fuori dalla lista: l'esclusione dalla white list non pregiudica il diritto a operare, ma lo rende più rigoroso e "controllato". Per i liberi professionisti, l'applicazione delle nuove norme è limitata ai rapporti con gli intermediari finanziari dei Paesi esteri, ma non a quelli con i colleghi stranieri.




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