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Procede l'iter sulla sicurezza - Firmato il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha firmato, il 9 aprile scorso, il decreto legislativo che riordina la normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Ora, per l’entrata in vigore, manca solo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (momento in cui verrà stabilito il numero del decreto).

Per tal motivo si ritiene doveroso esporre alcuni cenni esplicativi.

Il presente decreto legislativo è stato elaborato nel rispetto della filosofia delle direttive comunitarie in materia e del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Il Titolo I (Disposizioni generali) del "Testo Unico" esprime la logica dell’intervento legislativo contenendo le principali novità rispetto a quanto richiesto dai criteri di delega di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 123.

Pertanto, esso si apre, all’articolo 1, con l’indicazione dello scopo dello schema decreto, individuato nel riordino della normativa vigente in materia di salute e sicurezza in un unico testo normativo.

L’articolo 2 reca le "definizioni", in buona parte corrispondenti a quelle di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Tra le definizioni aggiunte rispetto al passato, si segnalano quelle di "dirigente" e "preposto", quella di "salute", corrispondente alla definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, quelle di "norma tecnica" nonché di "buone prassi" e di "responsabilità sociale delle imprese"-

L’articolo 3, individua il campo di applicazione delle norme di salute e sicurezza sul lavoro.
Va evidenziato il comma 11, che prevede, analogamente a quanto oggi previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 c.c. si applichino le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26, mentre il comma 12 diversifica, da quella dei prestatori d’opera, la tutela dei componenti dell’impresa familiare (art. 230-bis c.c.), dei piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.), ai quali si applicano unicamente le disposizioni di cui all’articolo 21.

L’articolo 4 introduce, in assenza di una corrispondente autonoma previsione nel decreto 19 settembre 1994, n. 626, la regolamentazione del computo dei lavoratori, ove rilevante a fini di sicurezza, come, ad esempio, con riferimento alla soglia al di sotto della quale è consentito al datore di lavoro lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (articolo 33) o a quella che consente l’utilizzo delle procedure standardizzate per la valutazione del rischio (articolo 28).

L’articolo 9 definisce compiutamente le competenze in materia di salute e sicurezza di INAIL, IPSEMA ed ISPESL, inquadrandole in un’ottica di sistema.

L’articolo 10 riprende, con modifiche di dettaglio, il contenuto dell’articolo 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di informazione e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

L’articolo 11 individua una serie di attività di sostegno alle imprese nella effettiva applicazione degli obblighi di legge e di diffusione della cultura della salute e sicurezza. In particolare, il comma 1 prevede finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese, anche con riferimento a progetti formativi, mentre il comma 4 dispone che la materia venga portata nell’ambito dell’"attività scolastica ed universitaria" con il chiaro obiettivo di favorire, nei futuri lavoratori, la consapevolezza dell’esistenza del problema infortunistico.

L’articolo 13, che trova la sua corrispondenza nell’articolo 23 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n., 626, opera una precisa ricognizione delle competenze in materia di vigilanza ribadendo, al comma 5, il principio in base al quale il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non possa prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.

L’articolo 14 riprende il testo dell’articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123, con modifiche di dettaglio, tra le quali si segnala l’identificazione della somma aggiuntiva, nella ipotesi di revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, in misura fissa, pari a euro 2.500. Inoltre, a fini dissuasivi di comportamenti elusivi da parte dell’imprenditore la cui attività sia stata sospesa, il comma 10 prevede l’arresto fino ad un anno per il datore di lavoro che, non ottemperi al provvedimento di sospensione, prosegua nella sua attività.

L’articolo 16, introduce nell’ordinamento giuridico – recependo gli orientamenti giurisprudenziali consolidati al riguardo – una definizione legale della delega di funzioni da parte del datore di lavoro.

A differenza di quanto statuito nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nel presente decreto si è scelto di distinguere in due diversi articoli gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente. In questo senso all’articolo 17, sono stati individuati gli obblighi non delegabili del datore di lavoro, tra i quali è stato inserito quello di designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Al successivo articolo 18, che trova specifica corrispondenza nell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono, invece, identificati gli obblighi delegabili al dirigente.

Sempre allo scopo di fornire all’interprete un quadro completo delle prerogative dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, l’ articolo 19 individua i compiti del preposto, mentre l’articolo 20 (il cui corrispondente è l’articolo 5 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626) quelli dei lavoratori.

L’articolo 21, identifica gli obblighi e le facoltà dei componenti delle imprese familiari, dei piccoli imprenditori e dei lavoratori autonomi, mentre gli articoli 22, 23 e 24 (che trovano tutti corrispondenza nell’articolo 6 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626) disciplinano rispettivamente gli obblighi dei progettisti, dei fabbricanti e dei fornitori e degli installatori.

L’articolo 29 descrive le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi identificando, tra l’altro, al comma 5 una procedura transitoria per le aziende che oggi possono autocertificare l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi mentre in seguito, a regime, dovranno utilizzare le specifiche procedure previste.

La Sezione III del Titolo I regolamenta il servizio di prevenzione e protezione i cui caratteri generali vengono definiti all’articolo 31, corrispondente all’articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

L’articolo 33 ripropone l’articolo 9 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 identificando i compiti del servizio di prevenzione e protezione, mentre il successivo articolo 34, mantiene in capo ai datori di lavoro la facoltà di svolgere "in proprio" i compiti del servizio di prevenzione e protezione però solo dopo aver frequentato appositi corsi di formazione e di aggiornamento.

L’articolo 35 corrisponde all’articolo 11 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e disciplina le riunioni periodiche indette dal datore di lavoro.

La Sezione IV del Titolo I, dedicata alla "Formazione, informazione e addestramento" si apre con l’articolo 36, corrispondente all’articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Alle previgenti disposizioni si sono aggiunte le importanti statuizioni di cui al comma 4, che prevedono che il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori.

Il successivo articolo 37 risponde all’esigenza di potenziare, rispetto alle corrispondenti previsioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 la formazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze, sul presupposto che la medesima costituisca, se correttamente pianificata e realizzata, misura di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Tra le novità si segnala il riferimento all’addestramento, da effettuarsi a cura di persona esperta e sul luogo di lavoro, al comma 5; alla formazione dei preposti (comma 7), a quella dei lavoratori di cui all’articolo 21, comma 1, del presente decreto ed a quella dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (comma 10). Il comma 13, in piena coerenza rispetto a quanto disposto con riferimento alla informazione, prevede che il contenuto della formazione debba essere facilmente comprensibile per i lavoratori, in modo da consentire loro di acquisire le relative conoscenze.

L’articolo 41, corrispondente all’articolo 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, individua il contenuto della sorveglianza sanitaria. Al riguardo, si segnala come sia previsto, al comma 5, che il medico competente alleghi gli esiti delle proprie visite alla cartella sanitaria e di rischio secondo modelli e criteri predefiniti per ragioni di uniformità.

La Sezione VI del Titolo I (Gestione delle emergenze) si apre con l’articolo 43, corrispondente all’articolo 12 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che individua i principi generali ai quali il datore di lavoro ed, in parte (comma 4, primo periodo) i lavoratori, devono attenersi nella gestione delle emergenze in ambiente di lavoro

All’articolo 45, che trova la sua corrispondenza all’articolo 15 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si è scelto di utilizzare, già in rubrica, l’espressione "primo soccorso", usata in luogo del "pronto soccorso", citato nel decreto legislativo n. 626 del 1994.

Il successivo articolo 46 in materia di prevenzione incendi, ribadisce la funzione di preminente interesse pubblico della prevenzione incendi ribadendo il principio in forza del quale in ogni luogo di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.

La Sezione VII (Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori) del Titolo I del presente decreto, si apre con l’articolo 47, inerente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, corrispondente all’articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

L’articolo 50, la cui corrispondenza va rinvenuta negli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, identifica le attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, delle quali fanno parte integrante – in ragione delle modifiche introdotte dall’articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 123 – la possibilità di richiedere la consegna del documento di valutazione dei rischi e di quello di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni (commi 4 e 5). Egli è tenuto al rispetto del segreto industriale e dei processi lavorativi rispetto a quanto sia venuto a conoscenza per l’esercizio delle sue funzioni (comma 6) e non può essere nominato come responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Il presente decreto reca, poi, una totale rivisitazione del vigente apparato sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro necessario per attuare il criterio di delega di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f, della legge 3 agosto 2007, n. 123, e, quindi, garantire la rimodulazione degli obblighi di datore di lavoro, dirigenti, preposti e degli altri soggetti del sistema di prevenzione aziendale, sulla base dell’effettività dei compiti rispettivamente propri.

In particolare l’articolo 55, reca disposizioni in materia di sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente; l’articolo 56 dispone le sanzioni per il preposto mentre il successivo articolo 57 quelle relative ai progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori. L’articolo 58 prevede le sanzioni applicabili al medico competente ed il 59 quelle relative ai lavoratori. Infine l’articolo 61 detta disposizioni in tema di processo penale.





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