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Sicurezza sul lavoro: ok delle Commissioni di Camera e Senato

Proposto il differimento di 90 giorni dell'entrata in vigore delle novità, per consentire agli operatori di adeguarsi

Le Commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera e la Commissione Lavoro e Previdenza sociale del Senato hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, che attua l’art. 1 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007.

Le Commissioni della Camera hanno espresso numerose osservazioni sul provvedimento del Governo, tra cui:
- l’opportunità di prevedere un’entrata in vigore differita di un massimo di 90 giorni per le disposizioni che prevedono nuovi adempimenti rispetto a quelli già previsti dal Dlgs 626/1994;
- la proposta di modificare l’art. 9, c. 4, relativo ai nuovi compiti assegnati all’Inail;
- l’opportunità di inserire, tra gli enti preposti all’organizzazione dei corsi di formazione, le associazioni di promozione della salute e della sicurezza riconosciute dal Ministro del lavoro;
- la proposta, con riferimento all’apparato sanzionatorio, di ripristinare le sanzioni previste dal Dlgs 626/1994, in particolare l’arresto o l’ammenda, in luogo della sola ammenda o della sola sanzione amministrativa pecuniaria, per determinate violazioni relative alla valutazione dei rischi;
- l’opportunità di inserire una nozione di impresa dalla quale discenda l’esclusione dall’ambito di applicazione della disciplina dei cantieri temporanei o mobili delle imprese senza lavoratori dipendenti;
- l'opportunità di inserire nel decreto una norma analoga a quella recata dall'articolo 28, comma 1, lettera b) del Dlgs 626/1994 che preveda l'adeguamento della disciplina all'evoluzione della normativa comunitaria di ordine tecnico con atti di rango secondario.

Sono numerose anche le osservazioni che accompagnano il parere favorevole espresso dalla Commissione Lavoro del Senato; viene proposto:
- di precisare, all’art. 2, comma 1, lettera q), che nella definizione della valutazione dei rischi occorre considerare anche quelli connessi all'uso dei mezzi di trasporto nei luoghi di lavoro;
- di prevedere, all’art. 3, comma 5, nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro, l’obbligo per il somministratore di informare i lavoratori sui rischi connessi all'attività produttiva, e di formare i lavoratori all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento delle attività per le quali vengono assunti; sarebbe anche opportuno chiarire che il contratto di somministrazione può porre tali obblighi a carico dell'utilizzatore, e che, in tal caso, ciò deve essere inserito nel contratto con il lavoratore; che l'utilizzatore è tenuto ad informare il lavoratore del caso in cui le mansioni cui è adibito richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici; che l'utilizzatore osserva, nei confronti del prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti e che è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza;
- di specificare che i costi relativi alla sicurezza del lavoro, che è obbligatorio indicare nei contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, non possono essere oggetto di ribasso d'asta;
- di chiarire la procedura di cui all'articolo 27, comma 1, relativa alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- di escludere, per i cantieri nei quali sia prevista la presenza di più imprese, ogni limitazione dell'obbligo di designazione del coordinatore per la progettazione, sopprimendo, quindi, le lettere a) e b) dell'articolo 90, comma 3;
- di inserire, tra gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori, quello di chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, e una dichiarazione relativa al contratto applicato ai lavoratori dipendenti, di chiedere un certificato di regolarità contributiva, in mancanza del quale è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.

Altre osservazioni coincidono con quelle espresse dalle Commissioni della Camera.

Il decreto, sul quale - ricordiamo - la Conferenza Stato-Regioni, ad eccezione del Veneto, ha già espresso parere favorevole con numerose proposte emendative, è pronto per il via libera definitivo del Consiglio dei Ministri.




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