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Varato il decreto sulla salvaguardia sui posti di lavoro

Fine di questo decreto è una riduzione del fenomeno delle morti bianche e degli infortuni sul lavoro.
Dopo “la famosa 626 “del 1994, che: sul fronte del datore: stabilisce regole ben precise da osservare per assicurare la sicurezza del lavoratore con riguardo al rischio insito in ciascuna lavorazione , nonché obblighi cui questo deve far fronte: come la predisposizione del documento sulla valutazione dei rischi.

sul fronte dei lavoratori: viene prevista la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Questo decreto ha voluto introdurre una disciplina sanzionatoria più rigida, così: per il datore di lavoro che non predispone il documento per la valutazione dei rischi, è previsto l'arresto da 4 a 8 mesi, che passano da 6 a 18 mesi nelle aziende ad alto rischio. Sanzione più grave cui incorrono i datori di lavoro che, gestendo un'azienda ad alto rischio esplosivo, cancerogeno o chimico, non abbia predisposto l'apposito documento per la valutazione dei rischi: atto a prevenire l'eventualità del verificarsi di incidenti sul lavoro. Per i casi meno gravi è, invece, prevista un'ammenda. per il datore che si mette in regola in seguito, l'arresto si trasforma in sanzione pecuniaria da 8 a 24 mila euro vengono predisposte altre due figure di rappresentanza dei lavoratori: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dei siti: cioè porti, cantieri, ecc... Il decreto stabilisce, inoltre, l'estensione dell'adempimento di questi obblighi anche nei confronti di lavoratori che non sono stati assunti con un contratto da lavoratore dipendente. Interventi futuri dovranno orientarsi verso la promozione di un'informazione e formazione periodica nell'intento di diffondere la cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Frutto della mediazione con Confindustria sono la riduzione della sanzione massima (un anno e mezzo, invece di due) e uno sconto di pena per chi si inizia a mettere in regola. Previste sanzioni consistenti anche per i datori che non adempiono agli obblighi di formazione, per la mancata predisposizione di un servizio di prevenzione o la mancata nomina del rappresentante per la sicurezza.




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