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DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E COSTI DELLA SICUREZZA

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con la determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 recante “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture.
La disposizione novellata prevede l’obbligo per il datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e appaltatore attraverso l’elaborazione di un “documento unico di valutazione dei rischi” (DUVRI), che indichi le misure adottate per l’eliminazione delle “interferenze”. La medesima disposizione aggiunge che “Tale documento è allegato al contratto d’appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”.
Nella predisposizione delle gare d’appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”.
Il citato articolo 8 ha, altresì, introdotto nell’art. 86 del codice dei contratti, il comma 3 ter in cui viene precisato che: “Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta”.

La determinazione chiarisce la nozione di “interferenza” che consiste “nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti” e fra le situazioni rischiose vengono indicati i rischi:

1.derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
2.immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
3.esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici
dell’attività propria dell’appaltatore;
4.derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto
a quelli specifici dell’attività appaltata).

L’Autorità, dopo le necessarie premesse, ritiene che:

1.per gli appalti di seguito riportati è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei
costi della sicurezza:

2.la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza
con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri;

3.i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della Stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi
messi a disposizione dalla stazione appaltante per l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

4.i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante sono quantificabili come costi della sicurezza da
interferenze le misure, in quanto compatibili, di cui all’art.7 comma 1 del DPR n.222/2003 previste nel DUVRI, richiamate in
precedenza;

5.per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l’obbligo per la stessa di
elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al
minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell’impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell’anomalia delle offerte,
che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato.
I costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze vanno tenuti distinti dall’importo a base d’asta e non
sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell’anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e
valutati a monte dalla stazione appaltante.






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