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L’assistente dell’insegnante non vedente: profili giuridici

Il trattamento dei dati personali operato dall’assistente
Il Garante della Privacy ha osservato che, nello svolgimento della loro attività, gli insegnanti possono venire a conoscenza di determinate situazioni personali e familiari, anche di natura sensibile, degli studenti (ciò non soltanto in occasione dei temi in classe). Naturalmente, rispetto a questi dati, rimangono fermi gli obblighi di riservatezza già previsti per il corpo docente nell’ambito del segreto d’ufficio e professionale, rafforzati da quelli relativi alla conservazione dei dati personali contenuti nei temi degli alunni.
Tuttavia, se una persona scelta dal docente non vedente accede a questi dati, sia pure nella sua qualità di assistente prevista dalla legge, occorre precisare l’ambito del trattamento eventualmente consentito. Infatti, l’assistente non accede ai dati personali degli studenti nella qualità di insegnante e, pertanto, il suo trattamento deve essere rigorosamente circoscritto.
In generale, si può affermare che molte delle operazioni di trattamento di dati personali implicano l’utilizzo del senso della vista; anche la sola consultazione di documenti cartacei, ad esempio, costringe il docente o il dirigente non vedenti ad avvalersi del tramite di un terzo: ciò perché si utilizzano ancora, prevalentemente, supporti cartacei incompatibili con la minorazione visiva. Se tali documenti cartacei contengono dati personali, questa operazione deve considerarsi “trattamento” e, pertanto, deve essere disciplinata dalle norme del Codice della Privacy. Le soluzioni, pertanto, sembrano essere due:
a) si affida alla persona che compie le operazioni di trattamento (per conto del docente non vedente) il ruolo formale di incaricato, ai sensi dell’art. 30 Codice Privacy, precisando tale ruolo nella informativa ex art. 13, comma 1, lett. d); infatti, i soggetti interessati hanno diritto di sapere chi può venire a conoscenza dei loro dati personali;
b) si rendono accessibili ai docenti e ai dirigenti non vedenti i documenti e i dati oggetto di trattamento, in modo da consentire l’esercizio diretto di tali operazioni, senza il tramite di terzi soggetti.

La sicurezza delle condizioni di lavoro
In generale, tale normativa impone al lavoratore di prendersi cura della sicurezza anche delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, sulle quali possano ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni (art. 5 d.lgs. 626/2004)A noi sembra che questa disposizione del d.lgs. n. 626 non comporti alcuna sostanziale novità in materia di sicurezza nel luogo di lavoro costituito dall’aula di una scuola. Infatti, occorre tenere presente che in questo luogo di lavoro vige già, da molto tempo prima del d.lgs. n. 626, uno specifico obbligo di sorveglianza a carico degli insegnanti, i quali sono responsabili per gli alunni che hanno in custodia (si vedano ad esempio l’art. 39 R.D. 965/1924 e l’art. 38 DPR 417/1974).
Pertanto il legislatore, quando ha stabilito, con l’art. 61 della legge n. 270/1982, che la presenza dell’assistente debba considerarsi facoltativa, ha già operato una valutazione sulla concreta possibilità, per l’insegnante non vedente, di esercitare autonomamente i suoi doveri di sorveglianza






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