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Nuovi obblighi per le banche

Il decreto Bersani (D.l. 223/2006) ha apportato significative modifiche all'articolo 7 dell'anagrafe tributaria - Poste Italiane, istituti di credito e finanziari dovranno comunicare l'esistenza e la natura dei rapporti con l'utenza.



Il cosiddetto "Decreto Bersani (decreto legge 223/2006) ha apportato significative modifiche alla materia concernente l'anagrafe tributaria, che vanno ad aggiungersi alle innovazioni introdotte in tema di accertamenti tributari dalla legge Finanziaria 2005.



I commi 4 e 5 dell'art. 37, del D.l. 223/2006 hanno modificato l'art. 7 (Comunicazioni all'anagrafe tributaria) del decreto del Presidente della Repubblica 605/1973 al titolo "Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti"; la normativa novellata prevede che una serie di soggetti specificamente individuati comunichino all'Anagrafe tributaria l'esistenza di rapporti con l'utenza, nonché la natura degli stessi, affinché tali informazioni possano essere archiviate in apposita sezione dell'Anagrafe, con l'indicazione dei dati anagrafici, completi di codice fiscale, dei titolari. I soggetti obbligati alle comunicazioni sono le banche, le Poste Italiane, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché tutti gli altri intermediari finanziari.



All'Anagrafe tributaria dovranno essere comunicati telematicamente gli elenchi, corredati dai codici fiscali, dei soggetti con i quali gli intermediari intrattengono rapporti e servizi e dovrà essere specificata l'esatta natura dei medesimi. L'obbligo di comunicazione riguarda tutti i soggetti con i quali gli intermediari abbiano instaurato rapporti ancora in essere alla data del 1° gennaio 2005, anche se successivamente a tale data i rapporti siano cessati. Nessuna segnalazione andrà invece effettuata relativamente ai soggetti con rapporti estinti in data antecedente al 1° gennaio 2005.


Il legislatore ha demandato al direttore dell'Agenzia delle Entrate l'emissione di un provvedimento teso a rendere operativa la procedurali comunicazione, indicando le specifiche tecniche, le modalità ed i termini per la comunicazione delle informazioni relative ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2005, ancorché cessati, nonché per l'aggiornamento periodico delle medesime informazioni.



La nuova Anagrafe tributaria, in cui confluiranno i nominativi ed i rapporti dei soggetti che dal 1° gennaio 2005 sono stati titolari di almeno un rapporto bancario, è finalizzata ad un utilizzo mirato nell'ambito delle richieste di accertamenti. Per quanto concerne questi ultimi, la legge Finanziaria 2005 (Legge 311/2004) ha apportato rilevanti modifiche alla materia, precedentemente regolata dagli artt. 32, comma 1, n.7 del decreto del Presidente della Repubblica 600/73 e 51, comma 2, n. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72. Tale disposizione di legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2005 ma, in attesa delle disposizioni dell'Agenzia delle Entrate in merito alle modalità di invio telematico delle richieste di cui si è detto sopra, non risultano a tutt'oggi evase pratiche aventi il contenuto previsto dalle nuove disposizioni.



In precedenza, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, nell'ambito degli accertamenti tributari di loro competenza, richiedevano alle banche, con corrispondenza ordinaria, di comunicare una serie di informazioni relative alla clientela (elenco dei rapporti diretti; elenco dei rapporti intestati a terzi con poteri di delega da parte dell'accertato; garanzie prestate da terzi). La Finanziaria 2005, modificando la preesistente normativa ha allargato il novero dei soggetti obbligati, che non sono più solamente le banche e gli uffici postali, ma anche gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le fiduciarie, le società di gestione del risparmio.



Significative variazioni vengono introdotte altresì con riferimento all'oggetto delle segnalazioni da effettuare a seguito di richieste dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza. Dovranno essere comunicati infatti anche i dati anagrafici completi del soggetto collegato, corredati di codice fiscale o partita Iva; gli elenchi dei servizi prestati dalla banca al nominativo oggetto di accertamento; i saldi dei conti con indicazione analitica della movimentazione e dei dati anagrafici dell'esecutore completi di codice fiscale; i collegamenti ed infine il dettaglio di tutte le operazioni "fuori conto", specificamente divisa, data valuta, segno operazione, importo, descrizione, dati anagrafici dell'esecutore completi di codice fiscale.



Per quanto concerne le operazioni "fuori conto" va precisato che debbono essere segnalate tutte le operazioni, a prescindere dall'importo delle stesse; ciò a modifica di quanto avveniva fino al 31 dicembre 2005, allorquando l'obbligo della segnalazione colpiva solo le operazioni di importo superiore a 12.500 euro registrate nell'Archivio unico antiriciclaggio.
Cambia anche il metodo di trasmissione delle risposte, per le quali non sarà più utilizzabile la posta ordinaria ma si farà ricorso esclusivamente ai mezzi telematici (Pec, Posta elettronica certificata, con firma digitale). Sono stati abbreviati, da 60 a 30 giorni, anche i termini minimi entro i quali dovranno essere fornite le risposte, con possibilità di proroga di 20 giorni. Infine, l'obbligo di identificare la clientela ed acquisirne il codice fiscale, in precedenza previsto soltanto per i rapporti di conto e deposito, viene esteso a qualsiasi operazione di natura finanziaria effettuata, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di conto sottostante.

...da qds.it




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